Era ora!
Con la Legge n.79/2022, di conversione del Decreto Legge 36/2022, la logistica è entrata nel codice civile assumendo il rango di contratto specifico all’interno della regolamentazione dei contratti di appalto.
Il nuovo art.1667 bis come modificato dall’art.37 bis, stabilisce: «Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili».
In virtù della novità legislativa il contratto di logistica non è più espressione di prassi commerciale, bensì un contratto “tipico” nella più ampia figura dell’appalto di servizi.
La nuova formulazione dell’art.1667 bis c.c., dunque, distingue nettamente le attività che attengono alla logistica (ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione) da quelle che attengono al trasferimento di cose da un luogo all’altro disciplinate, queste ultime, dalle norme tipiche sul trasporto e non da quelle sull’appalto, con evidenti ricadute in tema di responsabilità del committente.
Nel contratto d’appalto, infatti, a prescindere da verifiche preventive sul corretto adempimento da parte datoriale, il committente è sempre obbligato in solido, con l’appaltatore e/o subappaltatori per i trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori e le richieste degli enti previdenziali ed assicurativi.
Nel contratto del trasporto, invece, la responsabilità solidale del committente è esclusa ove questi verifichi, secondo le norme di legge (art. 83 bis comma 4 ter del D.L. 112/08), la regolarità del vettore per quanto riguarda l’assolvimento degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi e fiscali.
Nonostante i dubbi interpretativi sorti all’indomani della modifica normativa circa il regime applicabile in tema di responsabilità solidale del committente nei contratti di logistica, a parere di chi scrive, la nuova formulazione dell’art.1667 bis nel prevedere che “alle (sole) attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”, limita l’applicazione del regime relativo ai contratti di trasporto e, dunque, anche in tema di responsabilità solidale del committente, alle sole fattispecie effettivamente inquadrabili come tali.
Avv. Pasquale Bonanni
Avv. Brunella Annunziata